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Con
il Decreto Ministeriale del 29-11-2002 si prevede che motocicli
e ciclomotori effettuino la prima revisione dopo 4 anni dall'immatricolazione
e successivamente ogni 2 anni ed in ogni caso entro il mese corrispondente
a quello in cui si è fatta l'ultima revisione. Per i ciclomotori
si fa riferimento alla data di rilascio del certificato di idoneità
alla circolazione.
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Motocicli
e ciclomotori immatricolati fino al 1982 compreso, dovrebbero aver
già fatto la prima revisione nel 2001, quindi nel 2003 dovrebbero
sottoporre il veicolo alla seconda revisione in quanto dal 2003
comincia il regime dei controlli biennali. Motocicli e ciclomotori
immatricolati dal 1983 al 1993 compreso, dovrebbero aver fatto la
prima revisione nel 2002 e dovranno quindi effettuare la seconda
nel 2004.
Nel 2003 devono essere sottoposti alla prima revisione i motocicli
ed i ciclomotori immatricolati dal 1994 al 1999 compreso.
La prima revisione dei veicoli immatricolati nel 2000 dovrà
essere effettuata nel 2004 e così via per gli anni di immatricolazione
successivi.
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Il
calendario delle revisioni è mensile, quindi la verifica va
effettuata entro il mese di immatricolazione corrispondente. (es.:
una moto immatricolata ad aprile del 1997, deve essere sottoposta
a revisione entro il mese di aprile 2003).
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Moto
e ciclomotori che non hanno effettuato il controllo entro il termine
stabilito non possono circolare fino a quando non vengono sottoposte
a revisione. In questo caso, il bienno comincia a decorrere dal
mese in cui la revisione è stata effettuata. (es.: una moto immatricolata
a marzo 1996, dovrebbe effettuare la revisione a marzo 2003; oltre
tale termine non può circolare se prima non viene sottoposta a revisione.
Supponiamo essa avvenga a giugno 2003, il termine biennale per la
revisione successiva è giugno 2005). Circolare con la moto od
il ciclomotore oltre il termine di legge stabilito per la revisione
obbligatoria senza averla effettuata, comporta il rischio di essere
multati per una somma da 131 a 524 euro, più il ritiro della carta
di circolazione e l'obbligo di effettuare la revisione presso la
struttura pubblica (Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri).
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Gli
organi preposti alla revisione sono gli Uffici periferici del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri e le officine autorizzate (Informazioni
disponibili sul sito di infrastrutturetrasporti).
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Il
costo della revisione è di circa 26 Euro se effettuato presso la struttura
pubblica e di circa 36 Euro presso le officine autorizzate.
Se la revisione viene effettuata presso un Ufficio Periferico del
Dipartimento Trasporti Terrestri occorre:
compilare
il modello MC 2100 (in distribuzione presso gli Uffici);
allegare
ricevuta del versamento di euro 25,82 sul c/c 9001;
prenotare
data per visita e prova del veicolo.
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Se la
richiesta non è presentata dall'interessato occorre una fotocopia
del suo documento di identità e una delega in carta semplice alla
persona che presenta la richiesta. Nel giorno prenotato per la revisione
viene effettuato il controllo tecnico di:
dispositivi
frenatura;
sterzo;
visibilità;
impianto
elettrico;
assi,
ruote, pneumatici, sospensioni;
telaio;
altri
equipaggiamenti;
rumorosità;
gas
di scarico (questo controllo verrà effettuato a partire dal 1 luglio
2003);
identificazione
veicolo.
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Al
termine della procedura viene rilasciata un'etichetta adesiva riportante
l'esito della revisione che va applicata sulla carta di circolazione.
Se l'esito è negativo occorre effettuare presso un'officina di fiducia
le riparazioni degli impianti risultati inefficienti (indicati sull'etichetta
adesiva rilasciata al termine della revisione) e presentare una
nuova richiesta di revisione.
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