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giovedì 9 settembre 2010


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 :: REVISIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI ::

Con il Decreto Ministeriale del 29-11-2002 si prevede che motocicli e ciclomotori effettuino la prima revisione dopo 4 anni dall'immatricolazione e successivamente ogni 2 anni ed in ogni caso entro il mese corrispondente a quello in cui si è fatta l'ultima revisione. Per i ciclomotori si fa riferimento alla data di rilascio del certificato di idoneità alla circolazione.

 

Motocicli e ciclomotori immatricolati fino al 1982 compreso, dovrebbero aver già fatto la prima revisione nel 2001, quindi nel 2003 dovrebbero sottoporre il veicolo alla seconda revisione in quanto dal 2003 comincia il regime dei controlli biennali. Motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1983 al 1993 compreso, dovrebbero aver fatto la prima revisione nel 2002 e dovranno quindi effettuare la seconda nel 2004.
Nel 2003 devono essere sottoposti alla prima revisione i motocicli ed i ciclomotori immatricolati dal 1994 al 1999 compreso.
La prima revisione dei veicoli immatricolati nel 2000 dovrà essere effettuata nel 2004 e così via per gli anni di immatricolazione successivi.

 

Il calendario delle revisioni è mensile, quindi la verifica va effettuata entro il mese di immatricolazione corrispondente. (es.: una moto immatricolata ad aprile del 1997, deve essere sottoposta a revisione entro il mese di aprile 2003).

 

Moto e ciclomotori che non hanno effettuato il controllo entro il termine stabilito non possono circolare fino a quando non vengono sottoposte a revisione. In questo caso, il bienno comincia a decorrere dal mese in cui la revisione è stata effettuata. (es.: una moto immatricolata a marzo 1996, dovrebbe effettuare la revisione a marzo 2003; oltre tale termine non può circolare se prima non viene sottoposta a revisione. Supponiamo essa avvenga a giugno 2003, il termine biennale per la revisione successiva è giugno 2005). Circolare con la moto od il ciclomotore oltre il termine di legge stabilito per la revisione obbligatoria senza averla effettuata, comporta il rischio di essere multati per una somma da 131 a 524 euro, più il ritiro della carta di circolazione e l'obbligo di effettuare la revisione presso la struttura pubblica (Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri).

 

Gli organi preposti alla revisione sono gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e le officine autorizzate (Informazioni disponibili sul sito di infrastrutturetrasporti).

 
Il costo della revisione è di circa 26 Euro se effettuato presso la struttura pubblica e di circa 36 Euro presso le officine autorizzate.
Se la revisione viene effettuata presso un Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri occorre:
  • compilare il modello MC 2100 (in distribuzione presso gli Uffici);
  • allegare ricevuta del versamento di euro 25,82 sul c/c 9001;
  • prenotare data per visita e prova del veicolo.
  •  
    Se la richiesta non è presentata dall'interessato occorre una fotocopia del suo documento di identità e una delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta. Nel giorno prenotato per la revisione viene effettuato il controllo tecnico di:
  • dispositivi frenatura;
  • sterzo;
  • visibilità;
  • impianto elettrico;
  • assi, ruote, pneumatici, sospensioni;
  • telaio;
  • altri equipaggiamenti;
  • rumorosità;
  • gas di scarico (questo controllo verrà effettuato a partire dal 1 luglio 2003);
  • identificazione veicolo.
  •  

    Al termine della procedura viene rilasciata un'etichetta adesiva riportante l'esito della revisione che va applicata sulla carta di circolazione. Se l'esito è negativo occorre effettuare presso un'officina di fiducia le riparazioni degli impianti risultati inefficienti (indicati sull'etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione) e presentare una nuova richiesta di revisione.



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